Capitolo I
La disciplina del trasporto marittimo delle armi in tempo di pace: evoluzione storica
1. Premessa: le innovazioni tecnologiche nel campo militare e l’obsolescenza degli arsenali in dotazione agli eserciti nazionali
2. Segue: prime limitazioni al commercio di armi e munizioni verso le colonie africane: dal blocco «pacifico» dell’arcipelago di Zanzibar all’Atto generale di Bruxelles del 1890
3. Gli strumenti per la restrizione al traffico illecito delle armi in mare
4. Le iniziative di regolamentazione intraprese nel periodo a cavallo fra le due guerre mondiali: l’apporto del Patto della Società delle Nazioni e la Convenzione di St. Germain-en-Laye del 1919
5. Segue: profili critici della Convenzione di St. Germain-en-Laye del 1919
6. Segue: i lavori della Commissione temporanea mista della Società delle Nazioni e la Convenzione di Ginevra del 1925
7. Osservazioni conclusive
Capitolo II
La circolazione delle armi nelle convenzioni di codificazione del diritto del mare
1. «Il ne semble pas que ce sujet se prête à la codification»: l’assenza di riferimenti al trasporto di armamenti nelle Convenzioni di Ginevra del 1958 e nella Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare del 1982. Cenni sulla competenza esclusiva dello Stato di bandiera
2. Il controllo dello Stato costiero nelle acque interne e nei porti: il potere di negare l’accesso delle navi battenti bandiera straniera che trasportano armamenti
3. Segue: le condizioni per l’accesso, le modalità di navigazione e l’esercizio dei poteri di polizia e della giurisdizione penale
4. Il controllo dello Stato costiero nel mare territoriale: compatibilità del trasporto di armamenti con il diritto di passaggio inoffensivo
5. Segue: l’esercizio dei poteri prescrittivi e di enforcement nei confronti delle navi straniere
6. Il controllo dello Stato costiero negli spazi marini intermedi e rilevanza della presenza di materiali di armamento a bordo delle navi straniere che si trovano al loro interno: la zona contigua
7. Segue: la Zona economica esclusiva
8. Segue: l’impiego delle armi per compiere attività che contrastano con il diritto di sfruttamento e conservazione delle risorse biologiche del mare
9. Il trasporto di materiali di armamento in alto mare
10. Osservazioni conclusive
Capitolo III
La circolazione delle armi nella normativa convenzionale applicabile agli spazi marini
1. Premessa
2. Il trasporto marittimo di materiali di armamento e la salvaguardia della vita umana in mare: la SOLAS Convention e gli emendamenti apportati dall’International Maritime Dangerous Goods Code e dall’International Ship and Ports Facility Security Code
3. Il quadro normativo della United Nations Convention Against Transnational Organized Crime e del Protocol against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components and Ammunition
4. La SUA Convention e la cooperazione nella repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione
5. Il Trattato sul commercio delle armi: limiti alle esportazioni di materiali di armamento ed il ruolo di controllo degli Stati di transito
6. Le iniziative dell’Unione europea: la disciplina dei trasferimenti intracomunitari di prodotti per la difesa
7. Segue: i criteri per le esportazioni verso Stati terzi
8. Segue: le iniziative dell’Unione europea a supporto delle misure di embargo di armi adottate dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite
9. L’azione delle altre organizzazioni regionali in materia di regolamentazione del commercio di armi e di contrasto in mare al loro traffico illecito. La prassi degli accordi di Ship-riding
10. Osservazioni conclusive
Capitolo IV
L’imbarco del personale armato con compiti di difesa del naviglio commerciale e il fenomeno delle armerie galleggianti
1. Le esigenze di protezione del naviglio commerciale e dei membri dell’equipaggio dalle minacce alla sicurezza della navigazione e alla vita umana in mare
2. La recrudescenza del fenomeno piratesco e la correlata esigenza di imbarcare personale armato con compiti di difesa
3. Le «Misure urgenti antipirateria»: procedure di imbarco e sbarco delle armi in dotazione alle guardie private e modalità di deposito a bordo
4. Il fenomeno delle armerie galleggianti: i servizi di supporto logistico ed il trasferimento di armi e munizioni
5. Segue: gli obblighi degli Stati di bandiera delle armerie galleggianti e delle navi committenti
6. Segue: compatibilità dei servizi di supporto logistico con le «Misure urgenti antipirateria» e con la normativa italiana sul controllo dei trasferimenti di armi
7. Segue: le iniziative assunte a livello internazionale e il ruolo degli Stati di sede delle «PMSC»
8. Osservazioni conclusive
Capitolo V
La circolazione in mare delle armi di distruzione di massa
1. Premessa: definizione di armi di distruzione di massa e cenni sul regime giuridico di diritto internazionale
2. Il trasporto marittimo: assenza di norme generali specificamente applicabili alle armi di distruzione di massa
3. La Proliferation Security Initiative
4. Segue: la prassi degli accordi di Ship-boarding conclusi dagli Stati Uniti con i più «significativi» Stati di bandiera
5. Le Nuclear Weapons Free Zone
6. Le iniziative dell’Unione europea contro la proliferazione delle WMD