L’esegesi letterale delle disposizioni normative introdotte dalla recente novella legislativa degli artt. 707 e 708 c.p.c. sembrerebbe imporre ai coniugi, nell’àmbito del procedimento di separazione giudiziale, un irrinunciabile obbligo di assistenza del difensore, anche durante lo svolgimento del tentativo di conciliazione. Una siffatta disciplina potrebbe legittimare, tuttavia, seri dubbi di compatibilità con il quadro assiologico costituzionale, sino al punto da rendere necessario un intervento del Giudice delle leggi, destinato a dipanare i dubbi di illegittimità costituzionale. L’adesione ad una prospettiva ermeneutica di respiro sistematico concede, però, un differente significato delle disposizioni evocate, il quale supera le strettoie imposte dal criterio letterale e vince il sospetto di illegittimità della disciplina.
Proprietà e funzione sociale. La problematica dei beni comuni nella giurisprudenza delle Sezioni unite
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