Nella sentenza in esame si rileva che l’art. 2645 ter c.c. non ammetterebbe la possibilità della c.d. «autodestinazione unilaterale», ossia la costituzione del vincolo di destinazione senza contestuale trasferimento del bene a un soggetto terzo. Diversamente si osserva che la meritevolezza e l’altruità dell’interesse a soddisfazione del quale si effettua la destinazione sono requisiti sufficienti a determinare la validità dei vincoli in oggetto, ben potendo il costituente restare nella titolarità del bene, purché questo sia finalizzato al soddisfacimento di un interesse riconducibile ad un’estranea sfera giuridica. In ogni caso la tutela dei creditori sarà garantita dall’azione tipica della revocatoria ex art. 2901 c.c. e dall’azione di meritevolezza, secondo il principio di atipicità del diritto di azione.
Riflessioni in tema di atto di destinazione senza effetto traslativo (nota a Trib. Santa Maria Capua Vetere, 28 novembre 2013)
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Barbaro Sonia Tullia
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