La nota a sentenza involge la delicata questione della risarcibilità dei danni non patrimoniali derivanti da adulterio. La pronuncia in commento, collocandosi nel solco della giurisprudenza piú recente, ammette la configurabilità del c.d. illecito endofamiliare quale fonte di responsabilità aquiliana. Il contributo in oggetto mette in luce i punti deboli della ricostruzione in parola. Partendo dalla considerazione che le relazioni tra i coniugi sono declinabili in termini di doverosità, si propone di inquadrare l’adulterio nella categoria dell’illecito contrattuale. Tale riflessione comporta rilevanti corollari, soprattutto in tema di assolvimento dell’onere della prova. Con riferimento a quest’ultimo aspetto, la giurisprudenza richiede la puntuale dimostrazione del danno non patrimoniale subito dal coniuge tradito, ponendo l’accento sulla funzione riparatoria e non punitiva del risarcimento. In particolare, nella sentenza commentata si ritiene che debba essere dimostrato un vero e proprio stato patologico derivante dall’adulterio. La nota in epigrafe tende, invece, a rivalutare lo strumento presuntivo ai fini probatori del danno non patrimoniale e propone l’estensione del modello delle c.d. «astreintes» al campo dell’illecito endofamiliare.
Ancora troppi limiti alle conseguenze risarcitorie dell’adulterio: il danno non patrimoniale al guinzaglio della giurisprudenza
SKU: 9913382008
Lanotte Paolo
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