A sèguito delle innovazioni normative introdotte dal legislatore del 1975 l'usufrutto legale dei genitori sembra individuare un particolare regime di gestione di alcuni beni del figlio in potestà e dei relativi frutti in funzione dell'attuazione del dovere di contribuzione "al mantenimento della famiglia finchè convive con essa" (art. 315 cod. civ.). Ne consegue, da un lato, che l'istituto non può essere disgiunto da potere-dovere di amministrazione dei genitori e non può prescindere dai presupposti specifici della contribuzione filiale; dall'altro, che la quantità di frutti "destinati al mantenimento della famiglia e all'istruzione ed educazione dei figli" (art. 324, comma 2, cod. civ.) non può eccedere la misura della stessa contribuzione.
L'AUTORE
Gaspare Lisella è professore straordinario di Diritto privato nella Facoltà di Economia dell'università del Sannio (Benevento). Ha insegnato nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Bari e nella Scuola di specializzazione in Diritto civile dell'Università di Camerino. È autore di due studi monografici (in tema di interdizione giudiziale e di acquisti immobiliari di associazioni non riconosciute), di saggi, di annotazioni, di rassegne e di altri lavori minori.
Mese Pubblicazione
Giugno