
[{{{type}}}] {{{reason}}}
{{/data.error.root_cause}}{{texts.summary}} {{#options.result.rssIcon}} RSS {{/options.result.rssIcon}}
{{/texts.summary}} {{#data.hits.hits}}{{{_source.displayDate}}}
{{/_source.showDate}}{{{_source.description}}}
{{#_source.additionalInfo}}{{#_source.additionalFields}} {{#title}} {{{label}}}{{{title}}} {{/title}} {{/_source.additionalFields}}
{{/_source.additionalInfo}}L’accordo patrimoniale stipulato dai nubendi in relazione ad un eventuale «fallimento » dell’unione matrimoniale è valido purché non riguardi diritti indisponi- bili e non si sia in presenza di un coniuge economicamente debole: non si tratta di un accordo prematrimoniale in vista del divorzio (nullo per illiceità della causa), ma di un contratto atipico, caratterizzato da prestazioni proporzionate tra loro, diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela. Tuttavia, al di là delle dubbie classificazioni operate dalla Suprema Corte, certo è che l’introduzione per via legislativa dei patti prematrimoniali avrebbe una funzione deflattiva delle controversie in tema di separazione e divorzio, consentendo altresí, mediante la previsione di un controllo giudiziale sul contenuto, di valutare l’equità degli stessi patti, anche e soprattutto per tutelare gli interessi dei «soggetti deboli» della crisi familiare, ossia i figli e il coniuge economicamente meno forte.