L’art. 33, comma 2, lett. e), del Codice del consumo (d.lg. n. 206 del 2005) sanziona la lesione all’equilibrio negoziale che si concretizza nel trattenimento di una somma di denaro ricevuta prima dell’esecuzione delle prestazioni derivanti dal contratto, se non si pone a carico dell’accipiens un obbligo restitutorio e un ulteriore obbligo sanzionatorio nel caso che sia egli stesso a non concludere il contratto o a recedere dal medesimo. Tale disposizione è applicabile anche in presenza di un negozio preparatorio vincolante per il consumatore (es. proposta irrevocabile). La regola si applica anche nel caso in cui la proposta provenga dal consumatore, nel caso in cui quest’ultimo abbia riprodotto lo schema redatto dal professionista in un modulo-formulario da questi utilizzato per regolare una serie indeterminata di rapporti.
L’applicabilità della disciplina sulle clausole vessatorie ai negozi preparatori vincolanti per il consumatore
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