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{{/_source.additionalInfo}}Si sottopongono a revisione critica i diversi e discordanti orientamenti emersi soprattutto in giurisprudenza in tema di circolazione della clausola compromissoria nella cessione del credito, del contratto e dell’azienda. In questa direzione si prospetta il riconoscimento della legittimazione del cessionario del credito rispetto alla clausola alla luce di una prospettiva attenta alla complessità del rapporto obbligatorio e vólta a ridimensionare il tradizionale sfavor arbitratus giurisprudenziale. Sotto il profilo applicativo ciò comporta: il superamento di ogni possibile soluzione contrastante tra disciplina della cessione del credito, del contratto e dei trasferimenti d’azienda; l’esclusione dell’obbligo della forma scritta ex art. 808 c.p.c. per i negozi attraverso i quali la clausola circola unitamente ai rapporti cui accede; la necessità di spostare l’attenzione dal “se” è consentito in astratto al successore nel credito o nel contratto attivare la clausola compromissoria a quello della valutazione in concreto di “quali” e di che “tipi” di rimedi essi possano invocare nella sede arbitrale.