
[{{{type}}}] {{{reason}}}
{{/data.error.root_cause}}{{texts.summary}} {{#options.result.rssIcon}} RSS {{/options.result.rssIcon}}
{{/texts.summary}} {{#data.hits.hits}}{{{_source.displayDate}}}
{{/_source.showDate}}{{{_source.description}}}
{{#_source.additionalInfo}}{{#_source.additionalFields}} {{#title}} {{{label}}}{{{title}}} {{/title}} {{/_source.additionalFields}}
{{/_source.additionalInfo}}1. Il superamento del legame tra lo status civitatis e i diritti fondamentali della persona nella prospettiva dell’universalità dei diritti umani. – 2. La condizione di reciprocità quale parametro di preclusione della piena attuazione del postulato dell’uguaglianza nel sistema dei diritti esistenziali della persona. L’abbandono del liberalismo sociale e la tensione all’effettività della tutela del non cittadino. – 3. L’affrancazione dei diritti umani e delle libertà esistenziali dal vincolo della cittadinanza nel sistema dei valori portanti dell’ordinamento costituzionale e comunitario. L’impatto dei princípi di non discriminazione e di parità di trattamento sulla «condizione di reciprocità» nella legislazione di diritto comune in materia di immigrazione. – 4. L’inviolabilità dei diritti dell’uomo e l’assolutezza del principio di parità come fondamento dell’incostituzionalità della norma di diritto comune sulla «condizione di reciprocità». Il criterio euristico della non discriminazione soggettiva a tutela dei diritti fondamentali della persona. – 5. La sottrazione del godimento dei diritti dell’uomo alla «condizione di reciprocità» nelle norme aventi fonte negli accordi internazionali. La reiezione dei trattamenti discriminatori basati sulle «caratteristiche di ordine nazionale » della persona. – 6. L’estensione allo straniero dei «diritti in materia civile attribuiti al cittadino» nel testo unico sull’immigrazione. La distinzione tra la posizione dello straniero con diritto di ingresso e di soggiorno e la condizione dello straniero privo del diritto di accesso nel territorio nazionale agli effetti del beneficio del godimento dei diritti esistenziali e dei servizi sociali. L’ambiguità della locuzione «diritti in materia civile». – 7. La «differente nazionalità» come parametro non motivante di discriminazione tra i cittadini e i non cittadini nello statuto giuridico dei diritti fondamentali della persona. Il sospetto di illegittimità costituzionale dell’art. 16 disp. prel. c.c.