Con la sentenza n. 223/2013 la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell’art. 819 ter, 2° comma, c.p.c. nella parte in cui escludeva espressamente l’applicazione di regole corrispondenti all’art. 50 c.p.c. nei rapporti tra giudici e arbitri. Per effetto della pronuncia della Corte, pertanto, l’attore che erra nella scelta del giudice o dell’arbitro, dichiaratosi successivamente incompetente, può giovarsi della conservazione degli effetti sostanziali e processuali della domanda inizialmente proposta se il giudizio viene riattivato tempestivamente dinanzi al giudice ad quem. La pronuncia della Corte, sebbene condivisibile, pone, tuttavia, una serie di nuove questioni interpretative sulle quali la dottrina ha espresso soluzioni discordanti. Nel presente lavoro l’Autore, dopo aver illustrato l’evoluzione dei rapporti tra giudici e arbitri dall’originario impianto codicistico del 1940 fino ad oggi, ricostruisce il meccanismo di traslazione della causa in termini di vera e propria translatio iudicii e, sulla base di tale inquadramento sistematico, evidenzia e affronta le principali problematiche applicative che l’attuale disciplina pone.
Dichiarazione di incompetenza e trasmigrazione della causa nei rapporti tra giudici e arbitri
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