Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una evoluzione della disciplina sul potere conformativo della proprietà che sembra delineare, sebbene con le dovute cautele, un nuovo statuto della proprietà proprio in rapporto alle esigenze di assicurare – nell’ordinare gli interessi sul territorio – la funzione sociale cui allude l’art. 42, co. 2 della Costituzione. La funzione principale dell’urbanistica non è più tanto quella della determinazione dell’edificabilità dei suoli ma l’individuazione del modello di sviluppo della comunità rappresentata in base alle proprie esigenze economico- sociali; la giurisprudenza è oramai orientata ad affermare che rispetto a tali esigenze il criterio della zonizzazione appare ancorato a rigide individuazioni territoriali e/o per direttrici di sviluppo le quali se pur plausibili in linea generale devono comunque essere inquadrate nell’ambito delle finalità generali del piano. Si vanno quindi affermando quelle tecniche di pianificazione che, evocando il concetto di urbanistica solidale, tendono alla ricerca della giustizia perequativa tra proprietà ed interessi pubblici.
Le nuove frontiere del diritto urbanistico: potere conformativo e proprietà privata
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Urbani Paolo
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