Una lettura costituzionalmente orientata delle norme sui vizi della volontà consente di riguardare la fattispecie dolosa non più in termini di illecito a condotta vincolata, ma come comportamento antigiuridico
psicologicamente orientato, qualificato dal fine dell’agente piuttosto che dalle modalità della sua condotta e tale da ricomprendere ogni forma di inganno finalizzato alla conclusione di un contratto. La disciplina sul dolo incidente_ che prevede una «singolare convivenza» fra contratto valido e risarcimento del danno_ si pone come coerente applicazione dei principi generali in materia di illecito civile e la sua natura asseritamente «eccezionale» sfuma anche a seguito di un’interpretazione meno dogmatica del cosiddetto principio di non interferenza fra regole di validità e regole di correttezza. Le sempre più avvertite istanze di equità sostanziale, del resto, non consentono più di affidare al solo giudizio di validità il tema della giustizia contrattuale, che va ben oltre i confini della fattispecie invalida e sollecita soluzioni ermeneutiche insensibili a condizionamenti dogmatici, ma coerenti con i valori dell’ordinamento costituzionale. Fra queste, una lettura dell’art. 1440 c.c., che non si limiti a prospettare un rimedio meramente risarcitorio, ma proponga un vero e proprio meccanismo perequativo,
tale da rimuovere il pregiudizio lamentato dalla vittima dell’inganno, recuperando le «condizioni diverse» sacrificate dalla sleale strategia negoziale del deceptor.
L’AUTORE
Italo Federici ha conseguito il titolo di dottore di ricerca in «I problemi civilistici della persona» presso l’Università degli Studi di Salerno. E’ autore di saggi e altri lavori minori. Attualmente è magistrato con funzioni di Giudice civile presso il Tribunale di Taranto
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